(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 3 settembre 1991)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1,
e' inserito il seguente:
 
                            "Art. 5-bis.
            Area negoziale per le qualifiche dirigenziali
 
   1. Ad integrazione della disciplina  degli  accordi  di  cui  alla
presente  legge,  e'  istituita  un'apposita  area  negoziale  per le
qualifiche dirigenziali di cui al  comma  2  dell'articolo  60  della
legge  provinciale  29  aprile  1983,  n.  12,  come  modificato  con
l'articolo 31  della  legge  provinciale  23  febbraio  1990,  n.  6,
concernente gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto
di  impiego  indicati  ai  numeri  1,  2 e 5 dell'articolo 3, nonche'
quelli per l'aggiornamento del relativo personale.
   2. L'area  negoziale  di  cui  al  comma  1  riguardera'  altresi'
l'istituzione  di  un'indennita' di funzione connessa con l'effettivo
esercizio delle funzioni dirigenziali, con la conseguente  esclusione
dai  compensi  per lavoro straordinario e dagli istituti incentivanti
previsti dagli accordi di cui alla presente legge. L'indennita' sara'
commisurata allo stipendio  iniziale  secondo  appositi  coefficienti
varianti da 0,1 a 1.
   3. L'ipotesi di accordo dell'area dirigenziale e' negoziata da una
delegazione  pubblica  designata  secondo  le norme di cui al comma 1
dell'articolo 4 con i rappresentanti delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente   rappresentative  dei  dirigenti  provinciali.  Per  la
conclusione di tale accordo sara' comunque  sufficiente  il  consenso
delle  organizzazioni  sindacali che rappresentano la maggioranza dei
dirigenti iscritti alle organizzazioni sindacali.
   4. L'accordo sull'area  dirigenziale  sara'  sottoseritto  tra  le
parti   di   cui  al  comma  3  previa  autorizzazione  della  Giunta
provinciale, che entro il termine di trenta giorni dal raggiungimento
dell'intesa sull'ipotesi di accordo  verifichera'  le  compatibilita'
finanziarie  come determinate nell'articolo 7. Si applicano inoltre i
commi 6 e 7 dell'articolo 4.
   5. Gli accordi stipulati ai  sensi  del  presente  articolo  hanno
durata   corrispondente  a  quella  degli  accordi  per  il  restante
personale".