(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 3 settembre 1991) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. Area negoziale per le qualifiche dirigenziali 1. Ad integrazione della disciplina degli accordi di cui alla presente legge, e' istituita un'apposita area negoziale per le qualifiche dirigenziali di cui al comma 2 dell'articolo 60 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato con l'articolo 31 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, concernente gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego indicati ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 3, nonche' quelli per l'aggiornamento del relativo personale. 2. L'area negoziale di cui al comma 1 riguardera' altresi' l'istituzione di un'indennita' di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali, con la conseguente esclusione dai compensi per lavoro straordinario e dagli istituti incentivanti previsti dagli accordi di cui alla presente legge. L'indennita' sara' commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1. 3. L'ipotesi di accordo dell'area dirigenziale e' negoziata da una delegazione pubblica designata secondo le norme di cui al comma 1 dell'articolo 4 con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dirigenti provinciali. Per la conclusione di tale accordo sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali che rappresentano la maggioranza dei dirigenti iscritti alle organizzazioni sindacali. 4. L'accordo sull'area dirigenziale sara' sottoseritto tra le parti di cui al comma 3 previa autorizzazione della Giunta provinciale, che entro il termine di trenta giorni dal raggiungimento dell'intesa sull'ipotesi di accordo verifichera' le compatibilita' finanziarie come determinate nell'articolo 7. Si applicano inoltre i commi 6 e 7 dell'articolo 4. 5. Gli accordi stipulati ai sensi del presente articolo hanno durata corrispondente a quella degli accordi per il restante personale".